Legge 7 luglio 1970, n. 600 Art. 2
L' articolo 26 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' sostituito dal seguente: "L'approvazione del progetto e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per i quali siano stati concessi i mutui ai sensi dell'articolo 21, sono demandate alla competente Soprintendenza ai monumenti, che vi provvede di concerto con l'ente".