Legge 23 dicembre 1970, n. 1140 Art. 21
CAPO II ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Quando ambedue i coniugi sono iscritti nello stesso albo, professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali per l'assistenza sanitaria e' dovuto un solo contributo personale che e' posto a carico del marito.