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Legge 1 giugno 1971, n. 291 · Legge 1 giugno 1971, n. 291 — Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attivita' edilizia

Legge 1 giugno 1971, n. 291 Art. 13

TITOLO II PROVVEDIMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 10 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 , e' sostituito dal seguente: "Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da costruire, debbono essere presentate ad uno degli istituti indicati nell'articolo 4. L'istituto, qualora ritenga la domanda meritevole di considerazione, invita il richiedente a presentare il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di spesa particolareggiato, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente titolo". Le domande per la concessione dei mutui debbono essere presentate non oltre 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((3))

--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 19 gennaio 1974, n.9 ha disposto (con l'art. 7) che "Il termine di cui all'ultimo comma dell' articolo 13 della legge 1 giugno 1971, n. 291 , e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 marzo 1974."