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IT · Legge 28 luglio 1971, n. 585

Legge 28 luglio 1971, n. 585 — Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

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Inhalt

  1. Art. 1 Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Modificazioni delle tabelle di classificazione delle invalidita' e dei criteri di applicazione delle tabelle medesime
  4. Art. 4 Assegni di cumulo
  5. Art. 5 Indennita' di assistenza e di accompagnamento
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Esonero dal servizio militare
  9. Art. 9 Trattamento di pensione per i congiunti dei Caduti
  10. Art. 10 Trattamento speciale per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Integrazione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore
  13. Art. 13 Revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale
  14. Art. 14 Attribuzioni del Ministro per il tesoro e del comitato di liquidazione per le pensioni di guerra
  15. Art. 15 Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra
  16. Art. 16 Assegno di incollocabilit
  17. Art. 17 Ricorso gerarchico al Ministro per il tesoro avverso i provvedimenti in materia di pensioni di guerra
  18. Art. 18 Revoca e modificazione dei provvedimenti emessi dal direttore generale
  19. Art. 19 Ricorso alla Corte dei conti
  20. Art. 20 Competenza della Corte dei conti - Sezioni speciali - Procedimento
  21. Art. 21 Decorrenza benefici
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Onere di bilancio e copertura finanziaria
  25. Art. 25