IT · Legge 28 luglio 1971, n. 585
Legge 28 luglio 1971, n. 585 — Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra
Inhalt
- Art. 1 Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra
- Art. 2
- Art. 3 Modificazioni delle tabelle di classificazione delle invalidita' e dei criteri di applicazione delle tabelle medesime
- Art. 4 Assegni di cumulo
- Art. 5 Indennita' di assistenza e di accompagnamento
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8 Esonero dal servizio militare
- Art. 9 Trattamento di pensione per i congiunti dei Caduti
- Art. 10 Trattamento speciale per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria
- Art. 11
- Art. 12 Integrazione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore
- Art. 13 Revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale
- Art. 14 Attribuzioni del Ministro per il tesoro e del comitato di liquidazione per le pensioni di guerra
- Art. 15 Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra
- Art. 16 Assegno di incollocabilit
- Art. 17 Ricorso gerarchico al Ministro per il tesoro avverso i provvedimenti in materia di pensioni di guerra
- Art. 18 Revoca e modificazione dei provvedimenti emessi dal direttore generale
- Art. 19 Ricorso alla Corte dei conti
- Art. 20 Competenza della Corte dei conti - Sezioni speciali - Procedimento
- Art. 21 Decorrenza benefici
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24 Onere di bilancio e copertura finanziaria
- Art. 25