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Legge 29 luglio 1971, n. 587 · Legge 29 luglio 1971, n. 587 — Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Legge 29 luglio 1971, n. 587 Art. 22

TITOLO II NORME RELATIVE ALLE PRESTAZIONI IN CAPITALE

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 42 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' sostituito dal seguente: "Le prestazioni di cui al precedente articolo 41 sono liquidate dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di morte dell'iscritto, le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposte: per la parte commisurata all'indennita' di anzianita' agli aventi diritto ai sensi dell' articolo 2122 del codice civile ; per la restante parte, corrispondente alla integrazione di cui al punto 1) dell'articolo 41, al coniuge, ai figli minori e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il secondo grado; la ripartizione e' fatta in parti uguali".