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Legge 29 luglio 1971, n. 587 · Legge 29 luglio 1971, n. 587 — Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Legge 29 luglio 1971, n. 587 Art. 28

TITOLO III NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli importi delle pensioni in essere a tale data, risultanti dall'applicazione della presente legge, sono rivalutati, applicando ad essi i sottoelencati coefficienti, che, ai sensi dell' articolo 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , tengono conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi dal 1 giugno 1966 al 31 dicembre 1968. Pensioni con decorrenza anteriore al giugno 1966....................... coeff. 1,040627 Pensioni con decorrenza compresa tra il 1 giugno 1966 e il 31 dicembre 1966.............................. coeff. 1,038534 Pensioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1967 e il 31 dicem- bre 1967.......................... coeff. 1,019925 Pensioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1968 e il 31 dicem- bre 1968.......................... coeff. 1,006921