Legge 29 luglio 1971, n. 587 Art. 3
TITOLO I NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE
L'ultimo comma del punto 1) dell' articolo 13 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' sostituito dal seguente: "Qualora la retribuzione corrisposta nel mese risulti inferiore a lire 40.000 il contributo e' sempre commisurato su tale limite minimo".