Legge 29 luglio 1971, n. 587 Art. 34
TITOLO III NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TITOLO III NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.