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Legge 29 novembre 1971, n. 1097 · Legge 29 novembre 1971, n. 1097 — Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attivita' estrattive nel territorio dei Colli Euganei

Legge 29 novembre 1971, n. 1097 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le cave e le miniere di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame trachitico, liparitico e calcareo e pietrisco basaltico, trachitico, liparitico e calcareo, devono cessare ogni attivita' entro il termine perentorio del 31 marzo 1972. La coltivazione e l'esercizio delle altre cave e miniere in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese quelle di calcare per cemento e di calcare per calce idraulica, sono disciplinati dal successivo articolo 3 salvo che per le miniere il cui sfruttamento avviene mediante perforazione di pozzi, per le quali nulla e' innovato.