Legge 15 dicembre 1971, n. 1161 Art. 21
Il credito dello Stato per la sovrimposta di confine ed il diritto erariale gravanti sui prodotti di estera provenienza depositati o trasportati e' assistito dagli stessi privilegi stabiliti per l'imposta di fabbricazione e per il diritto erariale gravanti sui corrispondenti prodotti nazionali in identica posizione.