Legge 15 dicembre 1971, n. 1221 Art. 9
Nella prima applicazione della presente legge, alla nomina del comitato consultivo degli italiani all'estero nella composizione prevista dal precedente articolo 2 si provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. I componenti del comitato consultivo degli italiani all'estero, costituito con decreto del Ministro per gli affari esteri 21 settembre 1967 e successive modificazioni, a norma dell' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , restano in carica fino all'avvenuta costituzione del comitato nominato in applicazione della presente legge.