Legge 6 febbraio 1973, n. 23 Art. 2
L' articolo 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1240 , e' sostituito dal seguente: "Per il conseguimento dei suoi fini l'Istituto e' dotato di: 1) un gabinetto di chimica; 2) un gabinetto di fisica; 3) un gabinetto di microbiologia; 4) un gabinetto di tecnologia; 5) un gabinetto fotografico; 6) un gabinetto radiografico; 7) un laboratorio di restauro per ciascun settore delle tecniche artistiche; 8) una attrezzatura scolastica per l'insegnamento del restauro; 9) un archivio per la documentazione dei restauri; 10) un archivio amministrativo; 11) una segreteria; 12) un ufficio amministrativo. L'Istituto pubblica in un proprio bollettino periodico i risultati delle sue attivita'".