Legge 27 febbraio 1973, n. 18 Art. 102
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . n. 43 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 47