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Legge 27 febbraio 1973, n. 18 · Legge 27 febbraio 1973, n. 18 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973

Legge 27 febbraio 1973, n. 18 Art. 102

In KraftAmtlicher Text

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . n. 43 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 47