Legge 27 febbraio 1973, n. 18 Art. 41
La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , per l'anno finanziario 1973, e' stabilita in lire 140 miliardi, di cui lire 20 miliardi iscritte al capitolo n. 5011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 120.000.000.000 da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare nello stesso anno. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 . Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.