Legge 27 febbraio 1973, n. 18 Art. 74
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.