Legge 27 febbraio 1973, n. 18 Art. 82
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all' articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 35.000.000.000.