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Legge 15 marzo 1973, n. 44 · Legge 15 marzo 1973, n. 44 — Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

Legge 15 marzo 1973, n. 44 Art. 2Modifiche dei limiti di retribuzione e dell'aliquota contributiva

In KraftAmtlicher Text

I limiti di retribuzione e l'aliquota contributiva indicati nell'articolo precedente possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in relazione alle risultanze annuali di gestione ed al fabbisogno dell'Istituto medesimo. Il decreto di cui al comma precedente portera' la stessa decorrenza degli accordi stipulati, in materia, dalle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a base nazionale.