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Legge 28 marzo 1973, n. 86 · Legge 28 marzo 1973, n. 86 — Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici delle frazioni di comune e nuclei abitati

Legge 28 marzo 1973, n. 86 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Gli impianti dei collegamenti telefonici previsti dall' articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , nel testo modificato dall' articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215 , vengono eseguiti nelle localita' per le quali sia gia' stata accertata l'esistenza dei requisiti prescritti dall'articolo stesso. Gli impianti di cui al precedente comma vengono altresi' eseguiti in quelle localita' che risultino possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia stata presentata dai comuni interessati la relativa domanda nei termini stabiliti dall' articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 178 , ovvero venga presentata entro il periodo di validita' della presente legge.