Legge 6 giugno 1973, n. 307 Art. 2
All'onere di lire 6 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, l'occorrente variazione di bilancio.