Legge 6 giugno 1973, n. 327 Art. 2
Nella prima applicazione della presente legge la commissione, cosi' come rinnovata per l'anno 1973, rimarra' in carica fino alla data della sua ricomposizione allo inizio della nuova legislatura.
Nella prima applicazione della presente legge la commissione, cosi' come rinnovata per l'anno 1973, rimarra' in carica fino alla data della sua ricomposizione allo inizio della nuova legislatura.