Legge 30 luglio 1973, n. 477 Art. 13
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE, COMUNI E FINALI
In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 12 nei confronti del personale ivi previsto non si applicano l' articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e la legge 9 aprile 1953, n. 310 . Sono soppressi l'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162 , e l'assegno personale previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 . La legge 30 gennaio 1962, n. 14, l'articolo 3 della legge 20 maggio 1966, n. 335 , e la legge 11 novembre 1971, n. 1094 , sono abrogate. Le norme del presente articolo hanno effetto dal 1 settembre 1973.