Legge 22 ottobre 1973, n. 672 Art. 2Retribuzione soggetta a contributo
A decorrere dal 1 gennaio 1971, l' articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , gia' modificato dall' articolo 14 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , e' sostituito dal seguente: "Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti: a) stipendio o salario contrattuale; b) aumenti periodici di anzianita'; c) assegni di merito o ad personam; d) indennita' di contingenza; e) indennita' di mensa; f) tredicesima e quattordicesima mensilita', limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti; g) premio annuo o premio aziendale".