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Legge 27 ottobre 1973, n. 629 · Legge 27 ottobre 1973, n. 629 — Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia

Legge 27 ottobre 1973, n. 629 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in: vigore della presente legge e hanno effetto dal 1 gennaio 1974. Il trattamento speciale di pensione di cui all'articolo 1 sara' riliquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attivita' di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente. ((6))

--------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel sopprimere il numero 678) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629 , riprende vigore".