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Legge 27 novembre 1973, n. 811 · Legge 27 novembre 1973, n. 811 — Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate

Legge 27 novembre 1973, n. 811 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

I fondi di cui all' articolo 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e all' articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291 , per l'esercizio 1973, sono ripartiti tra gli enti e le istituzioni per il 25 per cento secondo i criteri di cui al precedente articolo 3 della presente legge. Il residuo 75 per cento e' assegnato, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, per far fronte a particolari esigenze degli stessi enti ed istituzioni, prescindendo dai criteri di cui all' articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800 . Sulla quota di cui al precedente comma gravano gli incentivi a favore della nuova produzione nazionale di cui all' articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800 . Le modalita' di pagamento stabilite dall'ultimo comma dell' articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , si applicano soltanto alla quota di contributo di cui al secondo comma del presente articolo.