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Legge 18 dicembre 1973, n. 877 · Legge 18 dicembre 1973, n. 877 — Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio

Legge 18 dicembre 1973, n. 877 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

1. Il committente lavoro a domicilio il quale contravviene alla disposizione di cui all'art. 2, primo comma, e' punito con l'arresto fino a sei mesi.

2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )) .

3. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 ((. . . )) , e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

4. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, ((. . .)) , e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

5. Per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 2, quarto comma, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli intermediari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 4, terzo comma.

6. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )) .

7. Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le penalita' comminate per le infrazioni alle norme in materia di assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela delle lavoratrici madri e, in quanto applicabili, di tutela del lavoratore.

8. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.