Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 27 dicembre 1973, n. 852 · Legge 27 dicembre 1973, n. 852 — Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni, previdenziali ed assistenziali

Legge 27 dicembre 1973, n. 852 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1 gennaio 1974 i datori di lavoro dell'agricoltura ed i concedenti di terreni a compartecipazione e a piccola colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali in agricoltura nella misura del 3 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 . La base imponibile del contributo di cui al comma precedente e' calcolata con gli stessi criteri e modalita' fissati per il contributo integrativo per l'assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori agricoli ai sensi dell' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .