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Legge 27 dicembre 1973, n. 878 · Legge 27 dicembre 1973, n. 878 — Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Legge 27 dicembre 1973, n. 878 Art. 22Proroga del termine per la presentazione dei documenti per la liquidazione finale dei contributi

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Il periodo di un anno stabilito dall'articolo 18 per la presentazione dei documenti per ottenere la liquidazione finale dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13, limitatamente ai lavori che siano stati ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 18 medesimo si computa dalla data suddetta. (2) ((3))

--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che il termine di cui al presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1976. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".