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Legge 27 dicembre 1973, n. 878 · Legge 27 dicembre 1973, n. 878 — Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Legge 27 dicembre 1973, n. 878 Art. 9Liquidazione del contributo per nuove costruzioni navali

TITOLO I CONTRIBUTI PER LAVORI NAVALI

In KraftAmtlicher Text

In corrispondenza del 25 per cento, del 50 per cento e del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori di nuove costruzioni navali possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 5. A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile accerta la congruita' del prezzo contrattuale compresa l'eventuale revisione di questo e, per le costruzioni iniziate in conto proprio dal cantiere, del prezzo di vendita delle medesime o del prezzo di mercato di navi similari in assenza di contratto di vendita. La liquidazione definitiva del contributo e' disposta in base alle risultanze degli accertamenti suddetti con decreto del Ministro per la marina mercantile con il quale sara' modificato, se occorra, l'importo indicato nel provvedimento di cui all'articolo 5. (2) ((3))

--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16 , 17 , 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , e' prorogata al 31 dicembre 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".