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Legge 2 febbraio 1974, n. 64 · Legge 2 febbraio 1974, n. 64 — Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 Art. 21Accertamento delle violazioni

TITOLO III REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI

In KraftAmtlicher Text

I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti. L'ingegnere capo di detto ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.