Legge 16 febbraio 1974, n. 57 Art. 21
Ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ferroviari, nei cui confronti viene applicato il trattamento economico e normativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai servizi in appalto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e' corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1974, un assegno mensile di lire 7.000. Detto assegno e' corrisposto anche con la gratifica natalizia e non e' computabile come elemento di retribuzione ai fini degli altri istituti contrattuali. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvedera', nei modi d'uso, al rimborso, alle imprese appaltatrici, dell'onere conseguente.