Legge 6 giugno 1974, n. 298 Art. 21Sanzioni disciplinari
ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI
Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi: 1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi; ((14)) 2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10 , 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393 ; 3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro; 4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attivita' di cui all'articolo 16; 5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate; 6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18. 6-bis) quando, nel caso di attivita' di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727 , e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3 , 4 , 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilita' dell'impresa. Nei casi sopra elencati le imprese incorrono: a) nell'ammonimento per i casi di minore gravita'; b) nella censura per i casi di maggiore gravita'; c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravita' o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura; d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il n. 1 del comma 1 presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.