Legge 29 ottobre 1974, n. 594 Art. 21
Titolo secondo MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO AL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499.
L'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente: "Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a beni immobili, solamente il diritto di proprieta', le servitu', il diritto di usufrutto, salvo quello previsto al successivo articolo 20, lettera a), i diritti di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i privilegi, per i quali leggi speciali richiedano l'iscrizione nei registri immobiliari, e ali oneri reali".