Legge 13 maggio 1975, n. 157 Art. 21
La censura e' una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed e' inflitta per lievi trasgressioni. La censura e' inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio. Avverso il provvedimento di cui al precedente comma e' ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.