Legge 27 maggio 1975, n. 166 Art. 19
E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza sfinestrature sull'esterno a condizione che: a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene; b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.