Legge 27 maggio 1975, n. 166 Art. 21
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, e sempre che non siano in contrasto con essa, si applicano le disposizioni della legge 1 novembre 1965, n. 1179 , titolo II, e successive modificazioni ed integrazioni e dell' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .