Legge 7 giugno 1975, n. 293 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Piena ed intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.