Legge 27 ottobre 1975, n. 608 Art. 4
Gli insegnanti elementari, che intendono essere restituiti nei ruoli di appartenenza, potranno indicare la sede di insegnamento di proprio gradimento.
Gli insegnanti elementari, che intendono essere restituiti nei ruoli di appartenenza, potranno indicare la sede di insegnamento di proprio gradimento.