Legge 26 novembre 1975, n. 621 Art. 1
Tra i comuni di cui all' articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222 , convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421 , devono intendersi compresi tutti i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 30.000 abitanti che abbiano un ufficio di statistica idoneo.