Legge 7 gennaio 1976, n. 3 Art. 13Attribuzioni del consiglio
Titolo II ((ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI E FEDERAZIONI REGIONALI DEGLI ORDINI))
Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione; b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali; d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14; e) adotta i provvedimenti disciplinari; f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa; g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale; i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per la iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari; m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale; n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti. Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.