Legge 7 gennaio 1976, n. 3 Art. 39Avvertimento
Titolo V SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso e' inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entita' ed e' comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario. Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato puo' richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.