Legge 7 gennaio 1976, n. 3 Art. 49Notificazione delle decisioni
Titolo V SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonche' al ((Ministero della giustizia)) .