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Legge 7 gennaio 1976, n. 3 · Legge 7 gennaio 1976, n. 3 — Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Legge 7 gennaio 1976, n. 3 Art. 49Notificazione delle decisioni

Titolo V SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In KraftAmtlicher Text

Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonche' al ((Ministero della giustizia)) .