Legge 27 maggio 1977, n. 283 Art. 2
Al maggior onere annuo di L. 5.200.000 derivante dalla presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 1102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.