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Legge 1 giugno 1977, n. 285 · Legge 1 giugno 1977, n. 285 — Provvedimenti per l'occupazione giovanile

Legge 1 giugno 1977, n. 285 Art. 13

Titolo I NORME GENERALI

In KraftAmtlicher Text

I datori di lavoro, all'atto della richiesta, devono dimostrare di non avere proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. ((Nei confronti dei datori di lavoro che effettuano licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, dette agevolazioni sono sospese)) .