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Legge 1 luglio 1977, n. 404 · Legge 1 luglio 1977, n. 404 — Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena

Legge 1 luglio 1977, n. 404 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Per la direzione dei lavori di costruzione, completamento e adattamento degli edifici indicati nell' articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 , i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici possono avvalersi degli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni. E' autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra gli organi statali e gli enti territoriali predetti, nelle quali sia prevista la somma che sara' riconosciuta all'ente a titolo di rimborso spese. La spesa derivante dall'applicazione del comma precedente gravera' sui fondi stanziati con l'articolo 1 della presente legge.