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Legge 8 agosto 1977, n. 534 · Legge 8 agosto 1977, n. 534 — Modificazioni al codice di procedura penale

Legge 8 agosto 1977, n. 534 Art. 13

Titolo II DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Nei procedimenti in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora si riscontri l'esistenza di una delle situazioni previste dall'articolo 2, l'autorita' giudiziaria competente ordina l'immediata separazione dei procedimenti riuniti.