Legge 8 agosto 1977, n. 556 Art. 13
In relazione alle imprescindibili esigenze di servizio ricorrenti presso propri uffici, opifici o stabilimenti, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' utilizzare in mansioni di anticamera, di vigilanza o scrittura il personale operaio che a tali mansioni era adibito o era stato adibito prima dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1975, n. 157 . Di tale facolta' l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potra' avvalersi fino al 31 dicembre 1978.