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Legge 29 novembre 1977, n. 875 · Legge 29 novembre 1977, n. 875 — Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra

Legge 29 novembre 1977, n. 875 Art. 13Delega al Governo

In KraftAmtlicher Text

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1978, con uno o piu' decreti e sentito il parere di una commissione speciale composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive, disposizioni aventi valore di legge intese a: raccogliere in un testo unico le norme relative alle pensioni di guerra dirette e indirette; procedere alla revisione del vigente sistema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sia diretti che indiretti; introdurre le integrazioni e le modifiche che, in armonia agli altri settori della pensionistica, si rendessero opportune per il loro organico coordinamento e per il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidita'; dare un definitivo assetto economico e giuridico alla materia; semplificare e snellire le procedure di liquidazione e di pagamento anche mediante razionali sistemi di conglobamento dei vari assegni attualmente esistenti.