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Legge 27 dicembre 1977, n. 984 · Legge 27 dicembre 1977, n. 984 — Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani

Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente alle colture arboree mediterranee avranno riguardo alla riconversione, alla trasformazione e alla qualificazione delle colture medesime e in particolare di quelle olivicole, alle iniziative per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti, con preferenza alle forme cooperative e associative, alle opere di miglioramento fondiario, agli indirizzi produttivi nei comparti predetti, alle priorita' ed alle forme di coltivazione e di incentivazione. ((1))

----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.