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Legge 27 dicembre 1977, n. 986 · Legge 27 dicembre 1977, n. 986 — Modifiche ed integrazioni alla legge 8 aprile 1976, n. 203, recante norme per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere

Legge 27 dicembre 1977, n. 986 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

La realizzazione nel porto di Genova degli impianti previsti dalla legge 8 aprile 1976, n. 203 e dal precedente articolo 1 e' assunta dal Consorzio autonomo del predetto porto in conformita' alla propria legge istitutiva, direttamente o mediante concessione ad una societa' che risponda ai requisiti indicati al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 8 aprile 1976, n. 203 , e conformemente alle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dello stesso articolo. Il contributo previsto dall' articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203 , e' erogato al Consorzio autonomo del porto di Genova secondo le modalita' previste dall' articolo 5 della legge 6 agosto 1974, n. 366 , in quanto applicabili. L'ammontare del contributo sara' stabilito dal Ministro per la marina mercantile in relazione agli impegni di spesa per gli altri porti indicati all' articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203 , e comunque in misura non superiore all'80% per cento della spesa sostenuta dal Consorzio autonomo del porto di Genova e debitamente documentata.