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Legge 3 gennaio 1978, n. 1 · Legge 3 gennaio 1978, n. 1 — Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali

Legge 3 gennaio 1978, n. 1 Art. 6Deliberazioni degli enti locali territoriali

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunita' montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.